Detrazione del 55%: il quadro normativo è ora completo

L’Agenzia delle Entrate ha finalmente messo a disposizione il modello di comunicazione per i lavori relativi agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Esso deve essere presentato, però, solo nel caso in cui i lavori proseguano oltre il periodo d’imposta. Resta invece obbligatorio per tutti fornire all’ENEA i dati e la documentazione dei lavori, entro 90 giorni dalla conclusione degli stessi.

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di Virginia Greco

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Pronto il modello di comunicazione per i lavori relativi agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici
La prima stesura del cosiddetto “decreto anticrisi” (185/2008), redatto alla fine dello scorso anno dall’attuale governo, aveva introdotto modifiche significative alla legge del 2006 sull’efficienza energetica degli edifici. Si tratta della normativa che regolamentava l’accesso agli incentivi fiscali (noti come “detrazioni del 55%”) per opere di riqualifica su costruzioni esistenti. In particolare era stato fissato un budget massimo complessivo, pertanto coloro che ambivano agli sgravi dovevano presentare domanda e sperare che essa venisse accettata. Per di più si era stabilito che tale istanza dovesse essere presentata anche da coloro che avevano già effettuato i lavori nel corso del 2008: ciò determinava l’assurdo che alcuni cittadini, i quali avevano realizzato delle riqualifiche dei propri edifici con la sicurezza di ricevere le sovvenzioni, rischiavano di vedersi negato tale diritto dall’oggi al domani.

Dopo varie contestazioni e successive ridiscussioni parlamentari, il testo fu modificato nuovamente, così da tornare quasi del tutto alla situazione precedente. Restavano solo imprecisati i modi e i tempi di comunicazione all’Agenzia delle Entrare degli interventi compiuti. È stato da pochi giorni approvato un provvedimento che definisce il modello di comunicazione per tali lavori, cosicché il quadro legislativo è ora completo.

Fra tante discussioni resta però ancora un senso diffuso di confusione. Cerchiamo di dipanare i dubbi riassumendo i punti fondamentali della normativa in materia e dell’iter burocratico da seguire.

detrazioni case
Fra tante discussioni resta però ancora un senso diffuso di confusione riguardo alle detrazioni del 55%
La legge n.296 del 27 dicembre 2006 ha introdotto una specifica detrazione, pari al 55% delle spese documentate sostenute per:

interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, per un massimo di 100.000 euro di sgravio; gli immobili interessati sono quelli aventi un certo fabbisogno annuo di energia primaria (per la climatizzazione invernale), i cui valori sono forniti in una tabella, in base alla zona climatica e alla forma dell’edificio;

opere su edifici esistenti, parti di essi o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, orizzontali (coperture e pavimenti) e finestre comprensive di infissi, a condizione che siano rispettati specifici requisiti di trasmittanza termica U; il valore massimo fissato per l’incentivo è di 60.000 euro;

interventi di installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda rivolta ad usi domestici, industriali e per strutture sportive, case di ricovero e istituti scolastici, fino a 60.000 euro di detrazione;

sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, per un valore massimo degli sgravi di 30.000 euro.

L’incentivo fiscale viene calcolato sul costo effettivo sostenuto, al netto di eventuali sconti di cui l’utente possa aver usufruito.

Di quale documentazione occorre munirsi per accedere alle detrazioni?

lavori edifici
Non è richiesta alcuna domanda preventiva: si può partire direttamente con i lavori in quanto le detrazioni sono garantite
Sono due i documenti fondamentali di cui occorre essere in possesso, al termine dei lavori: l’attestato di qualificazione energetica e l’asseverazione della rispondenza dell’intervento ai requisiti previsti dalla legge. Quest’ultima serve a dimostrare che le modifiche all’edificio realizzate siano conformi alle specifiche del decreto. Entrambi i documenti devono essere redatti da un tecnico abilitato, che ne risponde civilmente e penalmente. Se gli interventi si limitano alla sostituzione di finestre o all’installazione di pannelli solari, la certificazione energetica non è richiesta.

Come ulteriori condizioni, necessarie ad ottenere gli sgravi fiscali, le spese sostenute devono essere tutte pagate a mezzo di bonifico bancario e nelle fatture deve essere evidenziato il costo della manodopera.

Il punto più nebuloso è però quello relativo all’invio di una richiesta all’Agenzia delle Entrate e all’ENEA e all’attesa di una eventuale accettazione: occorre, cioè, presentare domanda preventiva?

No, non è richiesta alcuna domanda preventiva: si può partire direttamente con i lavori in quanto le detrazioni sono garantite (se soddisfatte le condizioni di cui sopra ed entro gli specifici tetti massimali).

Occorre invece fornire comunicazione dei lavori eseguiti al termine di essi. Più specificatamente, entro 90 giorni dal momento in cui l’intervento di riqualifica si è concluso, si deve inviare all’ENEA una copia dell’attestato di qualificazione energetica e la scheda informativa degli interventi realizzati. La compilazione e l’invio di questa documentazione sarà effettuata esclusivamente per via telematica, secondo la procedura guidata descritta nel sito dell’ente. Non è previsto che l’ENEA fornisca alcuna risposta esplicita, mentre all’utente resterà come unica ricevuta un codice di avvenuta ricezione (generato dal sistema informatico). Questa regola vale per tutti.

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Le detrazioni sono state salvate e l’iter burocratico parzialmente semplificato
Secondo il provvedimento appena approvato è invece previsto che si invii all’Agenzia delle Entrate una comunicazione solo nel caso in cui i lavori proseguano oltre il periodo di imposta. Tale comunicazione si indirizza compilando l’apposito modulo messo a disposizione dall’Agenzia e deve anch’essa essere inviata necessariamente per via telematica, entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta nel quale i lavori hanno avuto inizio.

Nella maggior parte dei casi (vale a dire sempre quando i soggetti richiedenti sono persone fisiche) il periodo d’imposta coincide con l’anno solare, per cui tale termine è rappresentato dal 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è dato inizio agli interventi.

Il modello non deve essere presentato qualora i lavori siano iniziati e conclusi nel medesimo periodo d’imposta o se nel periodo a cui la comunicazione si riferisce non siano state sostenute spese. Se gli interventi proseguono per più periodi successivi, sarà presentato un modello per ciascuno di essi.

Questa scelta, come si legge sullo stesso provvedimento, è volta “al fine di ridurre il numero dei soggetti obbligati, consentendo comunque il monitoraggio dell’onere a carico del bilancio erariale per ciascun esercizio finanziario, derivante dalla detrazione d’imposta del 55%”.

Per fortuna, dopo l’acceso dibattito in Parlamento e tra l’opinione pubblica, le detrazioni sono state salvate e l’iter burocratico parzialmente semplificato.

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18 Maggio 2009 - Scrivi un commento
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