Innanzi tutto il cosiddetto "piano casa" consiste in un DPCM, acronimo di Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 16 luglio 2009, in base al quale viene approvato il "Piano nazionale di edilizia abitativa" al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona umana anche attraverso la promozione di strumenti finanziari con la partecipazione di soggetti pubblici o privati. Il Decreto è composto da un articolo unico e da diversi allegati articolati nelle sei linee di intervento, di seguito indicate: a) costituzione di un sistema integrato nazionale e locale di fondi immobiliari per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'edilizia residenziale, ovvero promozione di strumenti finanziari immobiliari innovativi per la valorizzazione e l'incremento dell'offerta abitativa in locazione); b) incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica con risorse dello Stato, delle Regioni, delle province autonome, degli enti locali e di altri enti pubblici, comprese quelle derivanti anche dall'alienazione, ai sensi e nel rispetto delle normative regionali ove esistenti, ovvero statali vigenti, di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo); c) promozione finanziaria anche a iniziativa di privati di interventi ai sensi della parte II, titolo III, capo III, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163); d) agevolazioni a cooperative edilizie costituite tra i soggetti destinatari degli interventi); e) programmi integrati di promozione di edilizia residenziale anche sociale; f) interventi di competenza degli ex IACP comunque denominati o dei comuni, già ricompresi nel Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica, approvato con decreto ministeriale del Ministro delle infrastrutture del 18 dicembre 2007.
Il ruolo delle Regioni
In base alla legge citata sono quindi le regioni e gli enti locali che, per partecipare al "Piano casa", propongono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un programma coordinato con riferimento alle linee di intervento previste. Una delle linee di indirizzo utili per la selezione degli interventi consiste nel "perseguimento di livelli elevati di efficienza energetica e sostenibilità ambientale secondo le migliori tecnologie disponibili". È questa previsione che offre lo spunto per aprire la possibilità di interventi di finanziamento per la predisposizione di impianti per la produzione di energia alternativa. Ogni regione, quindi, può predisporre proposte e modalità diverse per sostenere il finanziamento degli impianti per la produzione autonoma di energia elettrica.
Un impianto fotovoltaico sfrutta l'energia solare per produrre energia elettrica: in altre parole si tratta di un sistema per trasformare la propria abitazione o la propria azienda in una piccola e autonoma centrale elettrica. Questo modo di produrre energia è interessante per molte ragioni: promuove una concezione di autonomia dalle ordinarie fonti di produzione anche nella forma del cosiddetto "scambio sul posto" (la compensazione tra il valore associabile all'energia elettrica prodotta e immessa in rete e il valore associabile all'energia elettrica prelevata e consumata in un periodo differente da quello in cui avviene la produzione), costituendo un'importante fonte di risparmio.
Il fotovoltaico, inoltre, è un sistema ecologico perché prevede lo sfruttamento della forza solare, è esteticamente compatibile con le strutture architettoniche esistenti e con l'ambiente, infine, è fortemente incentivato a livello economico. A questo proposito il meccanismo di incentivazione degli impianti fotovoltaici si chiama "Conto Energia" ed è predisposto dal Gestore Servizi Energetici. Esso è stato introdotto in Italia dal decreto interministeriale del 28 Luglio 2005 ed è attualmente regolato dal decreto interministeriale del 19 Febbraio 2007. Il Conto Energia remunera, con apposite tariffe incentivanti e attraverso la stipulazione di un contratto, l'energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici per un periodo di 20 anni. Secondo quest'ultima legge, che si occupa di determinare i criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante la conversione fotovoltaica della fonte solare, possono beneficiare degli incentivi le persone fisiche, le persone giuridiche, i soggetti pubblici, i condomini di unità abitative e/o di edifici. L'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, secondo le condizioni del decreto, ha diritto alla tariffa incentivante che è riconosciuta per un periodo di venti anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto.
Sistema normativo e condizioni contrattuali
Il timore di coloro che intendono usufruire delle condizioni di favore previste dal governo e dalle Regioni per la predisposizione di un impianto fotovoltaico è quello di vedersi cambiare le regole del gioco in corso di installazione, il che potrebbe significare il rischio di dover fare fronte a spese che si ritenevano a finanziamento pubblico. Al riguardo, occorre rilevare che il meccanismo di incentivazione descritto viene attuato attraverso un contratto tra il proprietario dell'impianto e il Gestore Servizi Energetici, mediante il quale quest'ultimo riconosce al privato il contributo. Tale contratto è un contratto di diritto privato, e in quanto tale è regolato dalle norme del Codice Civile, per quanto uno dei due contraenti sia una Società pubblica il cui capitale sia detenuto interamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Il Codice Civile all'art. 1372 dispone: "il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge". Ciò significa che, una volta concluso, il contratto non può essere risolto unilateralmente da una delle due parti, a meno che non si verifichi una delle cause di risoluzione previste dallo stesso codice, ovvero nel caso in cui sopravvenisse un impedimento assoluto ed oggettivo nell'erogazione della prestazione o si determinasse, per eventi straordinari e imprevedibili, un rilevante squilibrio tra le prestazioni pattuite. In conclusione, i cittadini che intendono installare un impianto fotovoltaico sul tetto della propria casa possono hanno una garanzia giuridica di vedersi riconosciuto il finanziamento, una forma di sicurezza che se gli organi di informazione rendessero di dominio comune potrebbe agevolare la diffusione del fotovoltaico sul territorio italiano, con evidenti benefici per l'ambiente e le tasche dei cittadini.
Olivia Flaim
Comitato Italiano dell'Assicurazione di Tutela Legale
Articolo tratto da www.info-legal.it
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