La “magia” si chiama in Italia legge 157 del 11 febbraio 1992, e porta il titolo “Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio”. Già il suo art. 1 introduce a un mondo di anomale omissioni. Eccolo:
L’esercizio dell’attività venatoria è consentito purché non contrasti con l’esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole.
L’omissione che colpisce è che “l’esercizio dell’attività venatoria” non costituisca pericolo per l’incolumità pubblica, cosa ben strana trattandosi di un “esercizio” consistente nell’uso massiccio di armi da fuoco in luoghi promiscui con altre attività umane e che pertanto «può porre in pericolo la tranquilla convivenza dei cittadini, la loro incolumità, particolari attività da questi svolte¹, ecc.» . Quest’ultima frase non l’ho tratta da una pubblicazione ambientalista o animalista ma da un manuale di tecnica venatoria della Federazione Italiana della Caccia. E’ un manuale piuttosto vecchio a dire il vero, risalendo al 1979, tuttavia il fatto che sul tema di cui stiamo discutendo non vi sia stata in 30 anni alcuna evoluzione fa sì che esso, sotto questo aspetto, sia ancora di piena attualità, un’attualità di cui cercheremo di fare buon uso nel seguito.
Ma il numero assoluto da solo non dice nulla. Per rendersi conto di cosa esso significhi può essere utile, ad esempio, un confronto con i morti per incidenti sul lavoro. Essi furono quell’anno 1300, dunque apparentemente molti di più. Tuttavia rapportando questi valori assoluti alle dimensioni dei relativi fenomeni (800.000 cacciatori e 21 milioni di lavoratori, 5 mesi all’anno di caccia contro 11 mesi all’anno di attività lavorativa ecc.) si scopre che la frequenza degli incidenti mortali nella caccia è oltre 6 volte superiore a quella degli incidenti mortali sul lavoro (il conteggio dettagliato è riportato in [1]). In altre parole, se la consistenza numerica del fenomeno “caccia” fosse pari a quella del fenomeno “lavoro” i morti per incidenti di caccia in Italia sarebbero oltre 7200 all’anno.
Nonostante ciò, continuando a scorrere il testo della legge 157/92, si cercherebbero invano in esso norme relative alla prevenzione degli incidenti. Se si eccettua l’obbligo di mantenere irrisorie distanze da edifici e strade (obbligo peraltro abbondantemente disatteso, come abbiamo visto nella prima parte) il concetto di prevenzione sembra essere sconosciuto al legislatore venatorio. E non è per distrazione che sia così. In uno studio di qualche anno fa [1] sono stati analizzati alcuni consigli di prudenza contenuti nel manuale della Federcaccia prima citato che potrebbero essere presi come base per una ipotetica introduzione di norme di sicurezza nella legge sulla caccia. Ne è risultato che tali consigli sono in pratica inapplicabili. Ovvero che la caccia è, sotto l’aspetto della sicurezza, irriformabile. Vediamone due esempi.
Nella realtà moltissimi incidenti accadono proprio per la violazione di questo consiglio. D’obbligo domandarsi come mai quello che dovrebbe essere un comportamento intuitivo per chiunque (non sparare alla cieca) viene invece così spesso accantonato nell’attività venatoria. La risposta è che le condizioni di piena visibilità nelle campagne e ancor più nei boschi si verificano molto di rado. Per l’esattezza si verificano esclusivamente nel caso di terreni prevalentemente o totalmente pianeggianti coperti da vegetazione molto bassa per una estensione pari a tutto il campo di tiro; cioè in una percentuale assolutamente esigua dei terreni soggetti all’attività venatoria.
Il cacciatore che spara senza avere una chiara idea di cosa (o meglio chi) andrà a colpire dunque non è da intendersi come uno sconsiderato che nel premere il grilletto in quelle condizioni compie un gesto irresponsabile. Egli spesso si trova a dover inevitabilmente agire in quel modo, pena il fallimento della giornata di caccia. Se mai si potrebbe concludere che il gesto irresponsabile egli lo ha compiuto a monte, quando ha richiesto la licenza di caccia.
Analoghi discorsi valgono per il consiglio seguente:
«Non sparare contro muretti, contro rocce, contro terreni sassosi; i pallini rimbalzano sempre prendendo le più imprevedibili direzioni; ciò avviene, anche se la cosa a molti può apparire impossibile, anche sull’acqua».
Nonché sui tronchi e sulle fronde degli alberi che, insieme a muretti, rocce terreni sassosi ecc. si incontrano pressoché ovunque sul territorio. L’esercizio venatorio avviene pertanto in moltissimi casi in presenza di condizioni ambientali in cui il rimbalzo, dunque la perdita di controllo della traiettoria dei pallini, è una eventualità altamente possibile.
E questa constatazione se ne porta dietro un’altra: la caccia è un’attività per sua intrinseca natura incompatibile con i moderni principi che vedono nella salute e nella sicurezza del cittadino un valore primario. Essa nasce in epoche remotissime e si svolge fin dalle sue origini secondo modalità affini alla guerriglia, né ha subito né può subire sostanziali evoluzioni se non in funzione della tecnologia degli attrezzi (dalla “clava” alla carabina) rimanendo tuttavia immutata, di questi ultimi, anzi essendo amplificata dal progredire della tecnica, la intrinseca caratteristica di strumenti atti ad offendere. La caccia attraversa con ciò immutata gran parte della storia umana come lo squalo ha attraversato immutato un lungo arco di evoluzione biologica. Perché la caccia continui a esistere la legislazione attinente deve rimanere estranea a ogni concetto di tutela preventiva della sicurezza, deve ignorare il fatto che tali concetti vengano sempre più acquisiti in ogni altro campo³, deve in altri termini divenire un anacronismo, un’aberrazione giuridica.
Ce ne sarebbe abbastanza da riempire le pagine dei quotidiani, tuttavia ciò non accade. Al contrario, gli incidenti di caccia e gli episodi di tensione sociale generati dai cacciatori sono sempre riportati solo nelle cronache locali, e con scarsa evidenza. Inoltre, nelle cronache degli incidenti ricorrono toni di stupore, richiami all’“incredibile fatalità”, come se ogni volta quell’incidente fosse il primo, l’unico. Questo atteggiamento dei giornalisti raramente è dovuto a una premeditata volontà censoria, piuttosto è espressione di una diffusa percezione del fenomeno venatorio, di ciò che potremmo chiamare un “comune senso della caccia” il quale attribuisce a essa un aberrante status di “normalità”.
Al contrario, ciò accade con notevole frequenza. Tuttavia una cosa è il malcontento, un’altra è la reazione collettiva, il ricorso ai mezzi (tutt’altro che inesistenti, nonostante quanto si è detto) che lo stato di diritto mette a disposizione dei cittadini. La causa di ciò è che nella società occidentale contemporanea è pressoché completamente svanito il concetto di comunità. Il “signor Rossi” vede sempre più se stesso come individuo isolato, al più membro del proprio nucleo familiare, ma non parte del tessuto sociale che popola un certo luogo.
Il pronome “noi” sembra svanito dal suo vocabolario. E’ chiaro invece che, essendo il problema collettivo, solo un’azione collettiva può giungere alla sua soluzione. Da ciò la più volte constatata inerzia della gente, anche quando è vittima di gravi situazioni di pericolo o di sopruso. Nei cacciatori, al contrario, un tale senso della comunità è ben vivo: essi sono riuniti in associazioni monolitiche e capillarmente presenti sul territorio, la solidità delle quali nasce dal fatto che la naturale tendenza all’autoreferenzialità di ogni aggregazione umana coincida nel loro caso con il particolare scopo specifico: la perpetuazione dell’associazione in altre parole coincide con la perpetuazione della caccia.
Questa disgregazione del concetto di comunità civile opposta alla presenza di un forte senso comunitario nelle schiere dei cacciatori è oggi il maggior ostacolo al mutamento dello stato di fatto, il cui perdurare dunque non nasce da una presunta “invincibilità” dei cacciatori ma dall’inesistenza di una qualsiasi forza sociale che prenda in mano il problema costituito dalla loro residuale esistenza e lo conduca a soluzione.
Note:
1 AA. VV. La Caccia: tutela dell’ambiente, legislazione e tecnica venatoria, Federazione Italiana della Caccia, 1979.
2 Il cacciatore tra predazione e ambientalismo, EURISPES, settembre 2002.
3 Un ulteriore confronto possiamo farlo con il Codice della Strada, ad esempio fra il suo art. 190 che vieta l’uso di «tavole, pattini od altri acceleratori di andatura» sulla carreggiata o sui marciapiedi in quanto possono generare «situazioni di pericolo per altri utenti» e l’art. 13 della legge sulla caccia che consente l’uso del fucile sul territorio. Dunque, o il fucile è meno pericoloso dei pattini a rotelle, o nella legge sulla caccia c’è qualcosa di anomalo rispetto agli altri ambiti legislativi in cui entra in gioco il tema della sicurezza.
4 E’ appena il caso di notare che simili considerazioni valgono non solo con riferimento alla caccia ma anche per ogni altro problema coinvolgente la collettività umana.
Bibliografia:
[1] F. Schillaci, Se la caccia fosse un lavoro, sul sito web Ambiente Diritto.
[2] AA. VV., Manuale di autodifesa dai cacciatori, Edizioni Agire Ora, Torino, 2005.
[3] F. Schillaci, Caccia all’uomo, Stampa Alternativa, Viterbo, 2005.
[4] AA. VV., La caccia è ancora un diritto in Italia e in Europa? Atti del convegno, Roma, febbraio 2008, sul sito web dell’Associazione Vittime della Caccia
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Quanto poi al finale in cui mi accusa nuovamente di "dimostrare la pericolosità della caccia" facendo "un elenco di omicidi (no incidenti di caccia, ma persone che uccidono i familiari, vicini, parenti, nemici usando un fucile da caccia).. ", ho già risposto diffusamente a questa inconsistente affermazione a commento della prima parte e in particolare ho fatto una distinzione molto netta fra casi colposi (gli unici pertinenti) e casi dolosi prendendo anche le distanze da chi questa distinzione non la fa. Rimando chi mi legge ai miei precedenti commenti alla prima parte di questo articolo. Quanto al cacciatore Ettore, mi sembra che qui siamo sconfinati perfino nell'incapacità di comprendere la lingua italiana e dunque credo che questa discussione si possa concludere qui.