È quanto previsto dal nuovo articolo 34-bis del “Codice della strada”, come modificato dalla legge 15 luglio 2009, n. 94 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”, con decorrenza 8 agosto 2009.
In precedenza, la sanzione amministrativa stabilita dal “Codice della strada” per il getto o il deposito di rifiuti sulle strade e loro pertinenze, poteva andare da un minimo di 23 a un massimo di 92 euro (articolo 15). Da oggi, invece, si cambia registro.
La legge 94/2009 stabilisce infatti che “le sanzioni amministrative previste dai regolamenti ed ordinanze comunali per chiunque insozzi le pubbliche vie non possono essere inferiori all’importo di euro 500”.
Si tratta sicuramente di una buona notizia, che andrebbe affiancata però da un altrettanto efficace intervento dello Stato nei confronti delle ecomafie.
Abbiamo parlato a lungo infatti della necessità di inserire i reati ambientali nel codice penale, un passaggio che probabilmente giungerà a compimento a partire dal 26 dicembre 2010 quando tutti gli stati europei si dovranno uniformare alla nuova direttiva 2008/99/CE che stabilisce le tipologie di reati ambientali perseguibili penalmente.
Tutto questo dovrebbe permettere di uniformare a sua volta le pene previste per chi commette reati contro l’ambiente, impedendo che accada come in Campania, dove si finisce per punire penalmente il semplice cittadino che lascia rifiuti in strada, ma si lasciano impuniti i grandi affari ecomafiosi.
Articolo tratto da VerdeNero
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